19. MaterialiIgnifughi
Reazione al fuoco dei materiali
Per la classificazione di reazione ai fuoco dei materiali,
si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984).
In particolare la tipologia di MATERIALI IGNIFUGHI A SCUOLA
deve essere:
a.
negli
atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in
genere, è consentito l'impiego dei materiali in classe 1 in ragione del 50%
massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto +
proiezioni orizzontali delle scale). Per le restanti parti debbono essere
impiegati materiali di classe O;
b.
in
tutti gli altri ambienti è consentito che le pavimentazioni compresi i relativi
rivestimenti siano di classe 2 e che gli altri materiali di rivestimento siano
di classe 1, oppure di classe 2 se in presenza di impianti di spegnimento
automatico asserviti ad impianti di rivelazione incendi. I rivestimenti lignei
possono essere mantenuti in opera, tranne che nelle vie di esodo e nei
laboratori, a condizione che vengano opportunamente trattati con prodotti
vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e
le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 1 9 marzo 1992);
c.
i
materiali di rivestimento combustibili ammessi nelle varie classi di reazione
al fuoco debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi,
di classe 0, escludendo spazi vuoti o intercapedini;
d.
i
materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.)
devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.